Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78, com. 2, let. c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo

Si considerano quindi elementi di arredo e di sistemazione delle aree pertinenziali degli edifici (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 26):

  • le casette da gioco e i piccoli depositi per attrezzi da giardino
  • i barbecue, sia fissi che mobili di dimensioni limitate
  • i gazebo, sia fissi che mobili, completamente aperti su tutti i lati
  • altri elementi di arredo, installazione di opere artistiche e sistemazione di aree pertinenziali e giardini di limitata entità.

Nelle strutture ricettive all'aperto (campeggio e campeggio-villaggio) non richiedono titolo abilitativo i seguenti interventi (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 97):

  • gli elementi di arredo, le attrezzature da gioco, la sistemazione di aiuole e giardini
  • le strutture accessorie da accostare al mezzo mobile
  • gli allestimenti mobili
  • tensostrutture, strutture leggere e gazebo per il ricovero di attrezzature di servizio o sportive, e per attività ludico-ricreative e di animazione.

Devono però essere rispettate:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e sull'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.

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Ultimo aggiornamento: 07/08/2022 17:33.54