
Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78, com. 2, let. c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo
Si considerano quindi elementi di arredo e di sistemazione delle aree pertinenziali degli edifici (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 26):
- le casette da gioco e i piccoli depositi per attrezzi da giardino
- i barbecue, sia fissi che mobili di dimensioni limitate
- i gazebo, sia fissi che mobili, completamente aperti su tutti i lati
- altri elementi di arredo, installazione di opere artistiche e sistemazione di aree pertinenziali e giardini di limitata entità.
Nelle strutture ricettive all'aperto (campeggio e campeggio-villaggio) non richiedono titolo abilitativo i seguenti interventi (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 97):
- gli elementi di arredo, le attrezzature da gioco, la sistemazione di aiuole e giardini
- le strutture accessorie da accostare al mezzo mobile
- gli allestimenti mobili
- tensostrutture, strutture leggere e gazebo per il ricovero di attrezzature di servizio o sportive, e per attività ludico-ricreative e di animazione.
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.