Nel permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di fine dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni dal rilascio del titolo, mentre la data di ultimazione dell'opera non può superare i cinque anni dall'inizio dei lavori.
Prima della scadenza, è possibile chiedere una proroga dei termini di inizio o di fine dei lavori, solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 83, com. 5).
Se non è stata chiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita, è quindi necessario ottenere un nuovo titolo edilizio.
Approfondimenti
In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 i lavori oggetto dei permessi di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune, gli stessi sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione di inizio (Legge provinciale 13/05/2020, n. 3, art. 42, com. 7). Quanto sopra si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima del 28/05/2020 e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.