
Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici possono essere realizzate senza nessun titolo abilitativo (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78, com. 2, let. d). Sono comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area. Si considerano quindi le sistemazioni di aree pertinenziali e giardini di limitata entità (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 26).
Devono però rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e quelle sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.