
Gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL sono disciplinati dal Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128. Sono esclusi gli impianti di distribuzione stradale destinati all'autotrazione.
Il Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128 prevede anche la semplificazione delle norme per installare i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 m³.
L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78, com. 2) se hanno capacità complessiva non superiore a 13 m³ e sono installati ad una distanza di almeno 2 metri dai confini (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 39).
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.